RegolamentoSez. III

Art. 47

In vigore dal 4 gen 1866
Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di giorni dieci nel corso dell'anno, si possono concedere 1.° dai presidenti dei tribunali ai membri di essi e ai funzionari e uscieri che vi sono addetti; 2.° dai procuratori del Re ai membri del loro ufficio, ai funzionari che ne dipendono, ai pretori, ai cancellieri, vice-cancellieri ed uscieri addetti alle preture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-47

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Art. 47 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo