RegolamentoSez. III

Art. 49

In vigore dal 4 gen 1866
I pretori possono concedere permissioni di assenza per giorni cinque agli uditori, ai cancellieri, vice-cancellieri e uscieri addetti alla rispettiva pretura, e per giorni trenta ai conciliatori del loro distretto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-49

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