RegolamentoSez. III

Art. 45

In vigore dal 4 gen 1866
Non possono darsi permissioni di assenza, oltre le ferie o i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo o per circostanze straordinarie e per gravi motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-45

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Art. 45 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo