Regolamento›Sez. III
Art. 48
In vigore dal 4 gen 1866
Le permissioni di assenza ai giudici istruttori si concedono, nei limiti rispettivamente indicati nei due articoli precedenti, dai primi presidenti e dai presidenti, previo accordo coi procuratori generali e coi procuratori del Re.
Se non vi sia accordo tra il presidente ed il procuratore del Re, pronuncierà il primo presidente, previo accordo col procuratore generale, e in caso di dissenso tra questi pronuncierà il ministro della giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-48