RegolamentoSez. II

Art. 37

In vigore dal 4 gen 1866
Prima che scada il termine stabilito dall'articolo II della legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell' della stessa legge devono prestare il giuramento ivi prescritto. Esse prestano nuovo giuramento ogni volta che ricevono una destinazione per la quale sono chiamate ad esercitare funzioni diverse, od ottengono una promozione a un grado superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-37

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Art. 37 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo