RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 10

In vigore dal 4 gen 1866
Finché le risposte non stano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato. Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del comitato o la più parte di essi, e vegliano all'osservanza delle prescrizioni anzidette. Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-10

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Art. 10 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo