Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 10
10 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Finché le risposte non stano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato.
Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del comitato o la più parte di essi, e vegliano all'osservanza delle prescrizioni anzidette.
Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-10