Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 5
In vigore dal 4 gen 1866
I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte designati dal primo presidente, e di un funzionario del ministero pubblico delegato dal procuratore generale. Un sostituto segretario della procura generale compie le funzioni di segretario del comitato.
La presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero presiede quello della magistratura giudicante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-5