RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 5

In vigore dal 4 gen 1866
I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte designati dal primo presidente, e di un funzionario del ministero pubblico delegato dal procuratore generale. Un sostituto segretario della procura generale compie le funzioni di segretario del comitato. La presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero presiede quello della magistratura giudicante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-5

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Art. 5 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo