Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 2
In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dall', n.° 2 della legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal ministro della giustizia una commissione composta di funzionari giudiziari, di professori di diritto, e di avvocati patrocinanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-2