RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 4

In vigore dal 4 gen 1866
Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli n.° I.° della suddetta legge al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Questi raccolte informazioni sulla condotta e fama degli aspiranti le trasmette al procuratore generale, il quale completate le domande e le informazioini, in quanto occorra, spedisce al ministro della giustizia un elenco delle istanze con un cenno del risultato delle informazioni. Il ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi all'esame, e ne dà comunicazione al procuratore generale, il quale avverte tanto gli ammessi quanto gli esclusi con avviso individuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-4

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Art. 4 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo