Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 3
In vigore dal 4 gen 1866
Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna corte d'appello, e affissione nella sala d'ingresso delle corti e dei tribunali civili e correzionali.
Nel decreto è espresso il numero dei posti di uditore per i quali è aperto il concorso, con indicazione del termine entro il quale i concorrenti devono presentare la loro domanda e dei giorni entro cui il concorso dovrà aver luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-3