RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 9

In vigore dal 4 gen 1866
Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al segretario del comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di propria mano le risposte alle tesi, e le sottoscrivono, poi le consegnano al comitato dopo averle chiuse e sigillate. Sulla coperta apporranno l'indicazione del giorno dell'esame e della sede del comitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-9

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Art. 9 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo