RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 14

In vigore dal 20 gen 1881
L'intimazione del concorso è ordinata dal Ministro della Giustizia nei limiti dei posti vacanti, e la nomina degli uditori è fatta nè limiti dei posti messi a concorso a favore di quelli tra i concorrenti approvati che riportarono maggior numero di voti. In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data nella laurea, i più anziani d'età

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-14

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Art. 14 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo