Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 16
In vigore dal 4 gen 1866
Le giunte speciali sono formate il 1.° d'aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli uditori il 15 dello stesso mese.
La loro composizione è resa pubblica con decreti dei primi presidenti che si pubblicano all'aprirsi della prima loro seduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-16