Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 20
In vigore dal 4 gen 1866
Il quarto giorno dell'esame il segretario della giunta legge tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso vi risponde a voce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-20