RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 19

In vigore dal 4 gen 1866
L'esame si compie in tre giorni consecutivi. In ciascuno dei giorni fissati per l'esame, il presidente della giunta, in pubblica seduta, e alla presenza dei candidati, fa porre in un'urna distinta con una delle predette tre lettere alfabetiche tre schede, su ciascuna delle quali è scritto uno dei detti numeri. Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al presidente, il quale verifica nel registro la fattispecie corrispondente al numero estratto, e ne fa consegnare al candidato una copia da esso sottoscritta. Terminate le estrazioni e le consegne dei temi estratti, i candidati formolano le quistioni che nella proposta fattispecie costituiscono la materia della causa, le discutono e le risolvono in forma di sentenza secondo le norme prescritte dai codici di procedura. A tale effetto si osservano le disposizioni degli e ogni candidato deve compiere e rimettere il lavoro entro sei ore. Le stesse operazioni si rinnovano nei due giorni successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-19

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Art. 19 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo