Regolamento§ 2

Art. 25

In vigore dal 4 gen 1866
Per essere ammesso l'alunno è necessario: 1.° avere compiuta l'età d'anni diciotto: 2.° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall' della legge di ordinamento giudiziario; 3.° sostenere coli successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una commissione composta di due consiglieri o giudici delegati dal capo della corte o del tribunale, e di un funzionario del ministero pubblico incaricato dal capo dell'ufficio. Il cancelliere della corte o del tribunale fa le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-25

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Art. 25 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo