Regolamento›§ 2
Art. 25
25 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per essere ammesso l'alunno è necessario:
1.° avere compiuta l'età d'anni diciotto:
2.° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall' della legge di ordinamento giudiziario;
3.° sostenere coli successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una commissione composta di due consiglieri o giudici delegati dal capo della corte o del tribunale, e di un funzionario del ministero pubblico incaricato dal capo dell'ufficio.
Il cancelliere della corte o del tribunale fa le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-25