Regolamento§ 2

Art. 27

In vigore dal 4 gen 1866
La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell' della succitata legge, appartiene, per tutte indistintamente le cancellerie e segreterie al primo presidente previo accordo col procuratore generale, sulla proposta del capo della cancelleria o segreteria alla quale si riferisce la nomina, sentito ove ne sia il caso, il presidente del tribunale e il pretore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-27

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Art. 27 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo