Regolamento§ 2

Art. 32

In vigore dal 4 gen 1866
La retribuzione degli scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell' della legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle cancellerie delle preture, di L. 40 a 60 per quelli delle cancellerie dei tribunali, e di L. 50 a 70 per quelli delle cancellerie delle corti. Gli scrivani presso le segreterie del ministero pubblico sono equiparati rispettivamente agli scrivani delle cancellerie dei tribunali e delle corti. Il quantitativo della retribuzione entro i limiti sovraccennati è determinato dal primo presidente di concerto col procuratore generale, sentito il cancelliere o il segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-32

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Art. 32 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo