Regolamento§ 2

Art. 36

In vigore dal 4 gen 1866
Se l'aspirante alla nomina a cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello abbia la qualità di cancelliere o vice-cancelliere di pretura, o di vice cancelliere aggiunto presso i tribunali, l'esercizio di tale uffizio per due anni equivale alle condizioni richieste dalla parte finale dell' della legge di ordinamento giudiziario. In mancanza di tale qualità si richiede un tirocinio di quattro anni in qualità di scrivano in una cancelleria di corte o di tribunale, e un certificato del cancelliere presso cui ebbe luogo il tirocinio, che faccia fede dell'operosità, diligenza, e buona condotta dell'aspirante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-36

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Art. 36 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo