RegolamentoSez. II

Art. 39

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari menzionati nei capoversi dell'articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell'atto di loro nomina debitamente registrata alla corte dei conti; e il presidente o il pretore fissa il giorno in cui si dovrà prestare il giuramento. Potrà tuttavia farsi luogo alla prestazione del giuramento ancorchè non sia presentata la copia autentica dell'atto di nomina, quando per motivi d'urgenza il ministro della giustizia ne abbia dato l'autorizzazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-39

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Art. 39 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo