Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 12
In vigore dal 4 gen 1866
Ogni membro della commissione dispone di nove voti, e s'intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-12