Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 14
14 / 407In vigore dal 20 gen 1881
L'intimazione del concorso è ordinata dal Ministro della Giustizia nei limiti dei posti vacanti, e la nomina degli uditori è fatta nè limiti dei posti messi a concorso a favore di quelli tra i concorrenti approvati che riportarono maggior numero di voti. In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data nella laurea, i più anziani d'età
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-14