Art. 33
Regolamento§ 2

Art. 33

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In vigore dal 4 gen 1866
L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di cui negli o n.° 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due membri giudicanti della corte d'appello designati dal primo presidente e di un funzionario del pubblico ministero destinato dal procuratore generale. Il cancelliere della corte compie le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-33