Art. 29
Regolamento§ 2

Art. 29

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In vigore dal 4 gen 1866
La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perché sia fissato il giorno dell'esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-29