Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 15
15 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto procuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d'appello.
Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-15