Art. 15
RegolamentoTitolo ICapo ISez. I§ 1

Art. 15

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In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto procuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d'appello. Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.
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