Regolamento›Titolo I›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 13
13 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli esaminatori stimeranno acconcie a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati.
I processi verbali e gli scritti degli aspiranti sono trasmessi al ministro della giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-13