Art. 60
RegolamentoSez. III

Art. 60

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In vigore dal 4 gen 1866
La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2.° capoverso dell' della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.
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