Regolamento›Sez. IV
Art. 64
In vigore dal 4 gen 1866
A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni che siano annotate e richieste a margine del dispaccio medesimo.
Se l'oggetto del dispaccio sia relativo alla contabilità delle cancellerie, alla contabilità centrale, alla spedizione di mandati, alla statistica giudiziaria, alla cassa ecclesiastica, se ne farà espresso cenno tanto a marine del dispaccio o della petizione, quanto sulla soprascritta del piego.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-64