Regolamento›Sez. IV
Art. 68
In vigore dal 28 ott 1873
La trasmissione delle dette proposte sarà fatta:
dal Primo Presidente se riguardano i Funzionari od Uscieri indicati nell', n. 1;
dal Procuratore generale per tutti gli altri Funzionari ed Ufficiali giudiziari.
I Primi Presidenti ed i Procuratori generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del Governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati e alla Corte od Ufficio cui presiedono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-68