RegolamentoSez. IV

Art. 68

In vigore dal 28 ott 1873
La trasmissione delle dette proposte sarà fatta: dal Primo Presidente se riguardano i Funzionari od Uscieri indicati nell', n. 1; dal Procuratore generale per tutti gli altri Funzionari ed Ufficiali giudiziari. I Primi Presidenti ed i Procuratori generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del Governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati e alla Corte od Ufficio cui presiedono.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-68

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Art. 68 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo