RegolamentoSez. V

Art. 70

In vigore dal 4 gen 1866
Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino: 1.° il suo cognome e nome; 2.° il luogo e la data di sua nascita; 3.° il domicilio principale anteriore alla nomina; 4.° lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie; 5.° lo stato di fortuna; 6.° gli uffizi o la professione esercitati prima della nomina, ed il tempo del relativo esercizio; 7.° le osservazioni. Lo stato sarà datato e sottoscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 70 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo