Regolamento›Sez. V
Art. 71
In vigore dal 4 gen 1866
Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla cancelleria della corte d'appello, ove sarà inserto in apposito registro formato nel modo prescritto dal precedente articolo.
Tale registro sarà diviso in tre parti distinte, destinate, la prima per i funzionari della magistratura giudicante, la seconda per i funzionari del ministero pubblico, la terza per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Gli stati personali degli uscieri saranno trascritti in separato registro.
I rimanenti due originali dello stato saranno trasmessi l'uno al ministro della giustizia e l'altro al procuratore generale nella cui segreteria si osserverà il disposto del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-71