RegolamentoSez. V

Art. 72

In vigore dal 4 gen 1866
In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla cancelleria di quest'ultima corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 72 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo