Regolamento›Sez. V
Art. 72
In vigore dal 4 gen 1866
In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla cancelleria di quest'ultima corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-72