RegolamentoSez. VI

Art. 76

In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dall', numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta: A. del presidente del tribunale, il quale nei tribunali divisi in sezioni può affidarne la presidenza a un vice-presidente; B. di un giudice designato dal presidente; C. del procuratore del Re o di un suo sostituto da esso incaricato; D. di un avvocato patrocinante scelto dal presidente; E. di un procuratore capo scelto dal procuratore del Re. I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la commissione. Alle adunanze della commissione interviene il cancelliere o un vice cancelliere del tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-76

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