Regolamento›Sez. VI
Art. 76
In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dall', numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta:
A. del presidente del tribunale, il quale nei tribunali divisi in sezioni può affidarne la presidenza a un vice-presidente;
B. di un giudice designato dal presidente;
C. del procuratore del Re o di un suo sostituto da esso incaricato;
D. di un avvocato patrocinante scelto dal presidente;
E. di un procuratore capo scelto dal procuratore del Re.
I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la commissione.
Alle adunanze della commissione interviene il cancelliere o un vice cancelliere del tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-76