RegolamentoSez. VI

Art. 78

In vigore dal 4 gen 1866
L'esame è scritto e verbale. L'esame scritto avrà per tema la redazione di due determinati atti propri del ministero degli uscieri. In questo esame che precederà l'esame verbale, si terrà anche conto dell'ortografia, della calligrafia, e della lingua. L'esame verbale verserà sulle materie che riguardano il ministero degli uscieri. Questo esame durerà almeno mezz'ora.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-78

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Art. 78 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo