RegolamentoSez. VI

Art. 82

In vigore dal 4 gen 1866
Il repertorio che a termini dell' dell'anzidetta legge devono avere gli uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l'altro per le materie penali. Ciascun volume del repertorio deve tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal ministro della giustizia. Il repertorio degli uscieri dei tribunali di commercio deve tenersi nella forma prescritta per il repertorio in materia civile degli uscieri delle altre autorità giudiziarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-82

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Art. 82 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo