Art. 82
RegolamentoSez. VI

Art. 82

161 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Il repertorio che a termini dell' dell'anzidetta legge devono avere gli uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l'altro per le materie penali. Ciascun volume del repertorio deve tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal ministro della giustizia. Il repertorio degli uscieri dei tribunali di commercio deve tenersi nella forma prescritta per il repertorio in materia civile degli uscieri delle altre autorità giudiziarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-82