RegolamentoSez. VI

Art. 80

In vigore dal 4 gen 1866
Per l'esecuzione del prescritto dall' della legge di ordinamento giudiziario ogni usciere presenta, insieme al decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del debito pubblico dello Stato fino a concorrenza della rendita prescritta per la malleveria. Se vi sia urgenza che l'usciere assuma l'esercizio delle sue funzioni, basterà per ammettervelo che dimostri di avere fatto il deposito della rendita all'amministrazione del debito pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-80

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Art. 80 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo