RegolamentoSez. VI

Art. 81

In vigore dal 4 gen 1866
In caso di morte dell'usciere o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione, la medesima sia stata annunciata nel giornale ufficiale per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di un mese con affissione nella sala d'ingresso della corte, del tribunale, o della pretura, ove l'usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successivamente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse l'annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdizione e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio. Le opposizioni alla dimanda di svincolamento saranno fatte davanti al cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione l'usciere cessò di esercitare il suo ufficio. Lo stesso tribunale, se non sianvi opposizioni o queste siano state rigettate, sentito il ministero pubblico, provvede sulla domanda di svincolamento.
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Art. 81 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo