Regolamento›Sez. VI
Art. 83
In vigore dal 4 gen 1866
La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e correzionali e di commercio. Quanto al repertorio degli uscieri delle preture la sorveglianza è affidata ai pretori e ai procuratori del Re.
I suddetti funzionari esaminano ogni mese il repertorio, e vi appongono in fine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-83