RegolamentoSez. VI

Art. 83

In vigore dal 4 gen 1866
La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e correzionali e di commercio. Quanto al repertorio degli uscieri delle preture la sorveglianza è affidata ai pretori e ai procuratori del Re. I suddetti funzionari esaminano ogni mese il repertorio, e vi appongono in fine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 83 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo