RegolamentoSez. VI

Art. 85

In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti. Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l'autorità giudiziaria cui sono addetti. Il cancelliere o vice-cancelliere da esso deputato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull'atto stesso, indicandovi il numero d'ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d'ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa. Gli uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo, saranno sottoposti a pene disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-85

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Art. 85 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo