RegolamentoSez. VI

Art. 90

In vigore dal 4 gen 1866
Se avvenga che il procuratore generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un usciere della corte fuori dell'ordinaria sua residenza, prima di provvedere a termini dell' della legge di ordinamento giudiziario, prenderà gli opportuni concerti col primo presidente affinché il servizio della corte non abbia a rimanere incagliato per l'assenza di uno dei suoi uscieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-90

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Art. 90 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo