RegolamentoSez. VII

Art. 93

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto , l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal presidente del tribunale di commercio o da chi ne faccia le veci, in pubblica udienza, e il cancelliere ne fa risultare con processo verbale che, debitamente sottoscritto da esso e dal presidente, è trasmesso in copia autentica al primo presidente della corte d'appello del distretto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-93

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Art. 93 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo