RegolamentoSez. VIII

Art. 96

In vigore dal 4 gen 1866
Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi presidenti e ai procuratori generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-96

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Art. 96 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo