Regolamento›Sez. VIII
Art. 98
In vigore dal 4 gen 1866
I primi presidenti ed i procuratori generali dopochè le tabelle dei tribunali sieno state approvate dal ministro della giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono rispettivamente il quarto esemplare ai presidenti e ai procuratori del Re col cenno della seguita approvazione e delle variazioni introdotte.
Nelle corti, nei tribunali, e negli uffizi del ministero pubblico in cui il numero del personale e le esigenze del servizio non consentano che alcuni loro membri partecipino alle ferie annuali nel tempo o nella misura stabiliti, i primi presidenti e i procuratori generali possono loro concedere, a seguito di domanda fatta in via gerarchica, un corrispondente congedo nel corso dell'anno, osservate le norme della rispettiva competenza stabilite nella sezione III del presente capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-98