RegolamentoSez. VIII

Art. 102

In vigore dal 4 gen 1866
Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata. Le udienze delle corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell' della legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d'urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive il procedimento sommario. Le udienze saranno non meno di tre per settimana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-102

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Art. 102 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo