RegolamentoSez. IX

Art. 104

In vigore dal 4 gen 1866
I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana. Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio. Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 104 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo