Art. 104
RegolamentoSez. IX

Art. 104

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In vigore dal 4 gen 1866
I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana. Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio. Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.
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