RegolamentoSez. IX

Art. 109

In vigore dal 4 gen 1866
Le corti d'assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-109

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Art. 109 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo